Sez. IX

Art. 86

Personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria

In vigore dal 8 gen 1971
Le carriere del personale dei ruoli dei direttori, dei direttori di sezione e degli sperimentatori degli istituiti di ricerca e di sperimentazione agraria, anche non liberi docenti, si sviluppano per classi di stipendio secondo le norme relative, rispettivamente, alle carriere dei professori, dei professori aggregati e degli assistenti delle università ed alle valutazioni dei periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, ivi compreso il tirocinio, in qualità di borsista, di cui all', lettera b), del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-86

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