Sez. VIII
Art. 82
Carriere esecutive degli istituti di istruzione secondaria ed artistica
In vigore dal 8 gen 1971
Le carriere esecutive degli applicati di segreteria, degli addetti di segreteria, degli aiutanti tecnici, dei magazzinieri, degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, degli istituti tecnici e professionali, della scuola media, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e annessi licei artistici, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, degli istituti e scuole d'arte e delle altre scuole ed istituti speciali sono ordinate come segue:
Qualifiche Posti
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Applicato superiore ed / dieci per cento del
equiparate < rispettivo ruolo
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/ novanta per cento del
Applicato ed equiparate.. < rispettivo ruolo
\
I posti disponibili nella qualifica di applicato superiore, o equiparate, sono conferiti per metà mediante Scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-82