Art. 8
In vigore dal 9 nov 1971
Gli istituti tecnici aeronautici sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione ad uno dei quali deve essere affidato l'incarico di presidente;
un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
un rappresentante del Ministero della difesa;
un rappresentante dell'amministrazione provinciale;
un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;
il preside dell'istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Possono essere inoltre chiamati a far parte del consiglio di amministrazione persone ed enti che diano un notevole contributo tecnico od economico al funzionamento dell'istituto.
La nomina dei consigli di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-01;1508#art-8