Art. 13
In vigore dal 9 nov 1971
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione, fissato nella misura di cui all'allegata tabella;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di privati;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-01;1508#art-13