Art. 12
In vigore dal 9 nov 1971
La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, determina i posti del personale di ruolo e non di ruolo. Quelli relativi al personale amministrativo, ausiliario e di servizio sono stabiliti nella misura indicata per gli istituti tecnici industriali dalla tabella A annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-01;1508#art-12