Art. 7
In vigore dal 9 nov 1971
Le tasse scolastiche, di immatricolazione, di frequenza, di esame, di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle previste per gli istituti tecnici nautici.
Agli alunni può inoltre essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.
La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-01;1508#art-7