Art. 4
In vigore dal 9 nov 1971
Alla prima classe dell'istituto tecnico aeronautico possono accedere coloro che siano in possesso della licenza di scuola media.
Alle classi successive alla prima si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore; limitatamente alla seconda ed alla terza classe si accede altresì per esame di idoneità cui sono ammessi rispettivamente i candidati che abbiano conseguito la licenza di scuola media almeno uno o due anni prima.
Agli alunni che abbiano conseguito la promozione alla seconda o alla terza classe dell'istituto tecnico aeronautico è consentito il passaggio alla seconda o alla terza classe dell'istituto tecnico nautico e - previ esami integrativi nelle materie nei comuni - alla seconda ed alla terza classe degli istituti tecnici di altro indirizzo.
Alle stesse condizioni di cui al comma precedente è consentito il passaggio dagli istituti tecnici nautici o di altro indirizzo alla seconda ed alla terza classe dell'istituto tecnico aeronautico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-01;1508#art-4