Art. 2

In vigore dal 9 nov 1971
I predetti istituti tecnici aeronautici hanno lo scopo di preparare all'esercizio di professioni e funzioni tecniche nel campo della navigazione aerea. Il corso di studi ha la durata quinquennale e si articola in un biennio inferiore ed in un triennio superiore. Nel triennio superiore dell'istituto tecnico aeronautico si hanno indirizzi specializzati che sono, di regola, i seguenti: a) Navigazione aerea; b) Assistenza alla navigazione aerea.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-01;1508#art-2

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