Art. 6
In vigore dal 9 nov 1971
I programmi e gli orari di insegnamento, i programmi degli esami di abilitazione e le prove selettive mediche e attitudinali per l'ammissione ed il proseguimento del corso di studi saranno stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-01;1508#art-6