Art. 11
In vigore dal 9 nov 1971
Al personale di ruolo e non di ruolo degli istituti tecnici aeronautici si applicano le norme in vigore per gli istituti tecnici industriali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-01;1508#art-11