Art. 14
In vigore dal 9 nov 1971
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, agli istituti tecnici aeronautici si applicano le disposizioni dell'art. 144, lettera E, n. 3, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.
L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI - VIGLIANESI - RESTIVO - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 146. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-01;1508#art-14