Art. 1
In vigore dal 9 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativa all'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
Considerato che dal 1 ottobre 1968 funzionano di fatto gli istituti tecnici aeronautici sottoelencati;
Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1968 sono istituite, nelle località sottoindicate, scuole aventi finalità ed ordinamento speciali che assumono la denominazione di istituti tecnici aeronautici:
1) Catania;
2) Forlì;
3) Roma.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-01;1508#art-1