Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativa all'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica; Considerato che dal 1 ottobre 1968 funzionano di fatto gli istituti tecnici aeronautici sottoelencati; Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1968 sono istituite, nelle località sottoindicate, scuole aventi finalità ed ordinamento speciali che assumono la denominazione di istituti tecnici aeronautici: 1) Catania; 2) Forlì; 3) Roma.
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