Art. 8

Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

In vigore dal 22 mag 1970
Ai fini del computo della pena per l'applicazione della amnistia: a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato; b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva; c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'art. 69, secondo e terzo comma, del codice penale; d) per i soli reati di cui al precedente non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dal concorso di circostanze aggravanti, che non siano più di tre, anche se queste determinano la pena in maniera autonoma, salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'art. 583 del codice penale e di morte come conseguenza di altro delitto di cui agli articoli 586 e 588 del codice penale; e) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dall'età.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-22;283#art-8

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