Art. 7

Indulto per le pene accessorie

In vigore dal 22 mag 1970
È concesso indulto per tutte le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne, alle quali è applicabile l'indulto di cui all'articolo precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-22;283#art-7

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