Art. 10
Revoca dell'indulto
In vigore dal 22 mag 1970
Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-22;283#art-10