Art. 10

Revoca dell'indulto

In vigore dal 22 mag 1970
Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-22;283#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo