Art. 11

Termine di efficacia dei benefici

In vigore dal 22 mag 1970
L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-22;283#art-11

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