Art. 9
Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto
In vigore dal 22 mag 1970
L'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali professionali o per tendenza, nè a coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusi la diffida e il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e la sorveglianza speciale, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché della legge 31 maggio 1965, n. 575.
L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano riportato una o più precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:
a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;
b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del codice penale;
c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie;
d) delle condanne per reati militari di diserzione e renitenza alla leva commessi dall'8 settembre 1943 al 9 maggio 1945.
Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-22;283#art-9