Art. 3
Indulto per reati in materia di dogane, di imposta di fabbricazione e di monopolio
In vigore dal 22 mag 1970
Fuori dei casi previsti dal precedente articolo, è concesso indulto:
1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, nonché, salvo quanto previsto al successivo n. 2), sulle dogane e sul monopolio dei sali e tabacchi;
2) nella misura non superiore a mesi sei di reclusione e a lire duemilioniduecentocinquantamila di multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, per i reati previsti e puniti dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e tabacchi;
3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evasi e degli interessi di mora nei termini indicati nell' del presente decreto.
L'indulto è esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli indicati nel comma precedente e nei limiti in esso stabiliti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-22;283#art-3