Art. 2

Amnistia per reati in materia tributaria

In vigore dal 22 gen 1971
È concessa amnistia: 1) per reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi, sulle dogane, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione; 2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette; 3) per i reati punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo a sei mesi, oppure con la multa non superiore a lire duemilioniduecentocinquantamila sola o congiunta alla pena detentiva sopra menzionata, dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e dei tabacchi. L'amnistia è estesa ai reati previsti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli di contrabbando indicati dal precedente comma, e nei limiti in esso stabiliti.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. n. 184 del 21.07.1971) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 151, primo comma, del codice penale, nonche' degli artt. 1, 2 e 5 della legge 21 maggio 1970, n. 282, e degli artt. 1, 2 e 5 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-22;283#art-2

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