Art. 1

Amnistia particolare

In vigore dal 22 gen 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 79 della Costituzione; Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 21 maggio 1970, n. 282; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa; Decreta: . (Amnistia particolare) È concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali: a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena; b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale; c) reati previsti dall' del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66; d) reato previsto dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; e) reati previsti dall' della legge 2 ottobre 1967, n. 895, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni; f) reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale allorchè l'istigazione o l'apologia, in essi considerata, si riferisca ad un delitto nei riguardi del quale è applicabile il presente provvedimento di amnistia. È inoltre concessa amnistia: a) per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale; b) per il reato di cui all'art. 305 del codice penale, determinato dai medesimi motivi.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. n. 184 del 21.07.1971) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 151, primo comma, del codice penale, nonche' degli artt. 1, 2 e 5 della legge 21 maggio 1970, n. 282, e degli artt. 1, 2 e 5 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-22;283#art-1

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