Titolo II
Art. 40
In vigore dal 8 set 1970
L'avviso di convocazione delle adunanze deve essere spedito, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e nei termini e con le modalità previsti dal regolamento di cui al punto 5) dell', sia ai componenti dei singoli organi sia ai membri effettivi e supplenti dei competenti collegi dei sindaci.
L'avviso deve essere comunque spedito ordinariamente non meno di otto giorni prima e, in caso di urgenza, non meno di tre giorni prima delle adunanze.
Per i singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sarà preventivamente distribuita ai componenti gli organi ed ai sindaci una memoria illustrativa, contenente i necessari elementi di valutazione.
Nel corso della seduta, ogni organo può pronunciarsi a maggioranza assoluta sulla presa in considerazione o meno di argomenti proposti da singoli membri o da gruppi di essi, salva la facoltà del presidente di pori all'ordine del giorno quando lo ritenga necessario secondo un criterio di organicità dei lavori.
Ciascun organo può deliberare, con la maggioranza dei 2/5 dei voti dei presenti, che l'argomento sia posto all'ordine del giorno entro un determinato termine quando ricorrano motivi di urgenza da indicarsi espressamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-40