Titolo II

Art. 38

In vigore dal 8 set 1970
Le organizzazioni sindacali sono tenute a fare le designazioni di loro competenza, per la nomina dei rappresentanti di categoria, nel termine, non inferiore a trenta giorni, ad esse assegnato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per gli organi centrali e regionali, e dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, per i comitati provinciali. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, l'autorità statale competente si sostituisce all'organizzazione inadempiente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-38

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