Titolo II
Art. 42
In vigore dal 8 set 1970
I membri degli organi di gestione debbono essere dichiarati decaduti dalla carica qualora, per più di tre volte consecutive e senza giustificato motivo, si astengano dal partecipare alle adunanze dell'organo di cui fanno parte.
I membri del collegio dei sindaci debbono essere dichiarati decaduti qualora si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare a più di tre riunioni del collegio medesimo nel corso di un esercizio, oppure qualora si astengano dall'assistere, senza giustificato motivo e per più di tre sedute, alle adunanze degli organi alle quali sono tenuti a presenziare a norma dell' del presente decreto.
La decadenza è pronunciata da chi è competente alla nomina, su proposta motivata dell'organo al quale il membro appartiene - che è tenuto a contestare preventivamente all'interessato le assenze, per le eventuali giustificazioni da presentare nel termine di quindici giorni - e previa valutazione delle giustificazioni eventualmente presentate all'organo medesimo.
Le dimissioni debbono essere rassegnate con atto scritto secondo le norme sulla competenza alla nomina e debbono essere contemporaneamente comunicate all'organo di cui il dimissionario è membro. Esse diventano operanti dalla data dell'accettazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-42