Titolo II
Art. 39
In vigore dal 8 set 1970
Gli organi di amministrazione disciplinati dalle norme del presente decreto - intendendosi per tali anche i comitati centrali speciali, i comitati regionali e quelli provinciali - sono convocati con la periodicità stabilita dal consiglio di amministrazione nel regolamento di cui al punto 5) del precedente e quando i rispettivi presidenti lo ritengano necessario.
Salve le difformi espresse disposizioni del presente decreto, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo devono essere convocati di norma ad intervalli non superiori, rispettivamente, a un mese ed a quindici giorni; i comitati speciali, i comitati regionali e quelli provinciali ad intervalli non superiori a un mese.
Il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, i comitati speciali e quelli regionali e provinciali devono essere convocati, in via straordinaria, quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al presidente dei singoli organi, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei rispettivi componenti o dal collegio dei sindaci; il comitato esecutivo ed i comitati speciali devono essere convocati in via straordinaria anche su motivata deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-39