Capo V

Art. 35

In vigore dal 8 set 1970
Il comitato provinciale dell'istituto è costituito con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Ai fini delle nomine, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione provvede - sulla base dei dati forniti dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente nonché dei dati acquisiti dall'ufficio al quale il direttore medesimo è preposto e sentite le locali organizzazioni sindacali - alla ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente articolo tra i settori economici interessati all'attività dell'istituto e in particolare alle funzioni dei comitati provinciali, tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione: alla importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia; alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate; al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel consiglio di amministrazione dell'istituto. I membri previsti ai punti 1), 2) e 3) del precedente articolo sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia. Il decreto di costituzione del comitato provinciale è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-35

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