Capo V
Art. 35
In vigore dal 8 set 1970
Il comitato provinciale dell'istituto è costituito con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Ai fini delle nomine, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione provvede - sulla base dei dati forniti dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente nonché dei dati acquisiti dall'ufficio al quale il direttore medesimo è preposto e sentite le locali organizzazioni sindacali - alla ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente articolo tra i settori economici interessati all'attività dell'istituto e in particolare alle funzioni dei comitati provinciali, tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione:
alla importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia;
alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;
al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel consiglio di amministrazione dell'istituto.
I membri previsti ai punti 1), 2) e 3) del precedente articolo sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia.
Il decreto di costituzione del comitato provinciale è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-35