Capo V
Art. 37
In vigore dal 8 set 1970
I comitati regionali e quelli provinciali possono costituire nel loro seno, alle condizioni previste nel regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione, una o più commissioni per la istruttoria dei ricorsi. Ogni commissione deve avere una composizione che rifletta proporzionalmente quella del comitato in seno al quale è costituita.
Per l'istruttoria dei ricorsi avverso i provvedimenti concernenti la concessione delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del lavoratori autonomi, la commissione è integrata da uno dei rappresentanti dei predetti lavoratori nel comitato provinciale, qualora non ne faccia già parte istituzionalmente.
Il comitato provinciale, ad eccezione della decisione dei ricorsi che è ad esso riservata, può svolgere i suoi compiti anche suddiviso in sezioni, costituite nei limiti ed alle condizioni previsti dal regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-37