Titolo II
Art. 41
In vigore dal 8 set 1970
Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto o da altre disposizioni di legge, per la validità delle adunanze di tutti gli organi di gestione centrali e periferici dell'istituto, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti i singoli organi con voto deliberativo; per la validità delle deliberazioni, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Alle adunanze degli organi centrali deve comunque partecipare il direttore generale dell'istituto o chi ne fa le veci; il voto consultivo deve risultare dal verbale.
Dal verbale delle adunanze del comitato regionale deve risultare il voto consultivo del rappresentante dell'istituto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-41