Titolo VII

Art. 130

In vigore dal 8 mag 1969
Il servizio non di ruolo prestato dagli aiuti ed assistenti ospedalieri od universitari che all'entrata in vigore del presente decreto siano in servizio di ruolo, di incaricato, di straordinario o di volontario, è equiparato al servizio di ruolo, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità nazionali e regionali banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, e ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione che saranno banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Limitatamente al primo triennio di applicazione del presente decreto, il periodo d'anzianità di laurea richiesta per l'ammissione agli esami di idoneità di cui agli e seguenti è ridotto di un anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-130

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