Titolo VI
Art. 125
Misura dell'assegno mensile
In vigore dal 8 mag 1969
I laureati ammessi all'internato hanno diritto ad un assegno mensile pari al terzo dello stipendio minimo attribuito all'assistente di ruolo ospedaliero esclusa ogni altra indennità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-125