Titolo VI

Art. 125

Misura dell'assegno mensile

In vigore dal 8 mag 1969
I laureati ammessi all'internato hanno diritto ad un assegno mensile pari al terzo dello stipendio minimo attribuito all'assistente di ruolo ospedaliero esclusa ogni altra indennità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-125

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