Capo V
Art. 123
Concorsi di assunzione per capo dei servizi sanitari ausiliari e di direzione didattica
In vigore dal 20 mag 1975
Per i concorsi a posti di capo dei servizi sanitari ausiliari sono richiesti requisiti analoghi a quelli previsti per capo-sala ed inoltre una anzianità di regolare servizio non inferiore a tre anni in qualifica di caposala presso ospedali, cliniche universitarie o scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie.
Il programma del concorso per titoli ed esami è il seguente:
prova scritta su argomenti di organizzazione dei servizi di assistenza infermieristica;
prova pratica: svolgimento di una conversazione di aggiornamento professionale per personale infermieristico su di un argomento proposto dalla commissione;
prova orale di igiene e tecnica ospedaliera; regolamento dell'ospedale.
Per i concorsi a posti di direttore e vice direttore didattici i requisiti sono analoghi a quelli richiesti per l'ammissione al concorso di capo-sala con le seguenti aggiunte:
possesso di un titolo di scuola media superiore;
possesso del diploma di abilitazione a mansioni direttive.
La commissione esaminatrice ha la stessa composizione di quella del personale di assistenza diretta di cui all' sostituendo al
primario il provveditore agli studi o un funzionario da lui delegato. Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta su argomenti attinenti l'organizzazione delle
scuole infermieristiche ed allo svolgimento pedagogico dei programmi;
prova pratica: svolgimento di una lezione di tecnica
infermieristica;
prova orale: igiene e tecnica ospedaliera; legislazione sulle professioni sanitarie ausiliarie.
La commissione ha a disposizione 100 punti per entrambi i concorsi.
La ripartizione è analoga a quella prevista per i concorsi di assistente sanitaria visitatrice ed assistente sociale.
Note all'articolo
- La L. 18 aprile 1975, n.148 ha disposto (con l'art. 44) che " Nelle commissioni esaminatrici previste dagli articoli 104, 105, 106, 108, 109, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, i funzionari medici, i funzionari amministrativi e gli impiegati del Ministero della sanita' sono sostituiti rispettivamente da funzionari medici, funzionari amministrativi ed impiegati di corrispondente qualifica dei ruoli della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-123