Capo V
Art. 118
Concorso di assunzione a posti di ostetrica capo
In vigore dal 20 mag 1975
I requisiti per l'ammissione al concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica capo sono i seguenti:
diploma professionale e iscrizione all'albo;
servizio di ruolo come ostetrica presso ospedali o cliniche universitarie per almeno tre anni;
età non superiore ai 40 anni, fatta eccezione per le ostetriche in servizio di ruolo presso ospedali o cliniche universitarie o scuole di ostetricia.
La commissione esaminatrice è composta da:
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;
il direttore sanitario dell'ospedale - componente;
un funzionario medico del Ministero della sanità - componente;
un primario o aiuto ostetrico-ginecologo di ruolo - componente;
un'ostetrica capo designata dal collegio delle ostetriche - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero - segretario.
Le prove di esame al concorso per ostetrica capo sono le seguenti:
prova scritta su argomenti relativi alla funzione della ostetrica nella condotta della gravidanza, parto e puerperio, sulla diagnosi delle complicazioni della gravidanza, parto e puerperio e nei soccorsi d'urgenza ostetrici;
prova pratica relativa all'esame clinico di una gestante o partoriente e discussione dei provvedimenti di competenza dell'ostetrica;
prova orale: cultura ostetrica, organizzazione di un reparto di ostetricia, legislazione sanitaria della professione di ostetrica.
Ripartizione del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice.
La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
Questi ultimi sono ripartiti come segue:
prova scritta: punti 20;
prova pratica: punti 10;
prova orale: punti 10.
I 60 punti per i titoli sono ripartiti in tre gruppi:
1° gruppo: titoli di carriera: punti 40;
2° gruppo: titoli di studio, idoneità e titoli vari: punti 15;
3° gruppo: pubblicazioni e titoli didattici: punti 5.
Note all'articolo
- La L. 18 aprile 1975, n.148 ha disposto (con l'art. 44) che " Nelle commissioni esaminatrici previste dagli articoli 104, 105, 106, 108, 109, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, i funzionari medici, i funzionari amministrativi e gli impiegati del Ministero della sanita' sono sostituiti rispettivamente da funzionari medici, funzionari amministrativi ed impiegati di corrispondente qualifica dei ruoli della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-118