Capo IV
Art. 116
Concorsi di assunzione dei tecnici per i laboratori di indagine, diagnosi e terapie specializzate
In vigore dal 20 mag 1975
I concorsi per il personale tecnico si svolgono per titoli ed esami.
I requisiti per l'ammissione sono i seguenti:
diploma o abilitazione professionale;
per i concorsi a posti di capo-tecnico, aver prestato servizio di ruolo come tecnico in ospedale o cliniche ed istituti universitari per almeno tre anni;
età non superiore ai 35 anni, fatta eccezione per coloro che sono in servizio di ruolo presso ospedali o cliniche e istituti universitari.
La commissione di esame è composta analogamente a quella per i concorsi di assunzione del personale di assistenza diretta di cui al successivo .
Programmi di esame:
per tecnico di radiologia:
prova scritta: su argomenti di tecnica ed anatomia radiologica; prova pratica: preparazione, effettuazione e sviluppo di un
radiogramma dell'apparato scheletrico con relazione scritta;
prova orale: su argomenti relativi alla proteximetria fisica e medica ed al soccorso d'urgenza nella pratica radiologica;
per tecnico di anatomia patologica e istologia:
prova scritta: su argomenti attinenti ai compiti del tecnico;
prova pratica: effettuazione su cadavere degli interventi preparatori propri del tecnico e per il tecnico di istologia allestimento di preparati istopatologici;
prova orale: attinente al servizio.
I programmi di esami verranno fissati dai regolamenti sulla base dell'opportunità di accertare la preparazione tecnico-pratica allo svolgimento delle funzioni specifiche, tenendo conto della esigenza di prevedere la prova scritta, pratica ed orale conformemente a quanto stabilito per tutto il personale tecnico.
Ripartizione del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice:
La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
per i titoli: punti 10;
prova scritta: punti 20;
prova pratica: punti 50;
prova orale: punti 20.
I regolamenti ospedalieri stabiliscono analoghe norme per categorie di tecnici non contemplate dal presente articolo.
Note all'articolo
- La L. 18 aprile 1975, n.148 ha disposto (con l'art. 44) che " Nelle commissioni esaminatrici previste dagli articoli 104, 105, 106, 108, 109, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, i funzionari medici, i funzionari amministrativi e gli impiegati del Ministero della sanita' sono sostituiti rispettivamente da funzionari medici, funzionari amministrativi ed impiegati di corrispondente qualifica dei ruoli della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-116