Capo V

Art. 122

Concorsi di assunzione per il personale addetto ai servizi speciali

In vigore dal 20 mag 1975
Per l'ammissione al concorso valgono gli stessi requisiti richiesti per il personale di assistenza diretta; la commissione di esame ha la stessa composizione di quella prevista per il concorso a capo-sala. Le prove di esame sono le seguenti: per dietista: prova scritta su elementi di igiene dell'alimentazione e di tecnologia alimentare; prova pratica: elaborazione di tabelle dietetiche o di diete speciali; prova orale: su elementi di fisiologia dell'alimentazione e di organizzazione del tempo dietetico; per terapisti della riabilitazione: prova scritta su argomenti di anatomia e fisiologia relativi alla branca in concorso; per terapista della riabilitazione la prova scritta verterà su argomenti di riabilitazione medico-sociale: prova pratica consistente nella esecuzione di tecniche della materia oggetto del concorso; prova orale di cultura specifica della materia messa a concorso; igiene ospedaliera ed elementi di psicologia dello invalido. Nei concorsi per massofisioterapista cieco e per massaggiatore abilitato le prove di esame sono le seguenti: prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche di massoterapia; prova orale: elementi di anatomia e fisiologia. La commissione dispone di 100 punti, così ripartiti: nei concorsi per dietista, fisiochinesiterapista, logopedista, ortottista, terapista della riabilitazione: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove d'esame; secondo la distribuzione già prevista dall' per il personale di assistenza sanitaria e assistenza sociale; per i concorsi per massofisioterapista cieco e massaggiatore abilitato, i 100 punti vengono così suddivisi: 50 punti per la prova pratica; 50 punti per la prova orale.

Note all'articolo

  • La L. 18 aprile 1975, n.148 ha disposto (con l'art. 44) che " Nelle commissioni esaminatrici previste dagli articoli 104, 105, 106, 108, 109, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, i funzionari medici, i funzionari amministrativi e gli impiegati del Ministero della sanita' sono sostituiti rispettivamente da funzionari medici, funzionari amministrativi ed impiegati di corrispondente qualifica dei ruoli della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-122

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