Titolo VII
Art. 127
In vigore dal 8 mag 1969
I concorsi, i cui termini per la presentazione delle domande di ammissione siano scaduti prima della entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine con la procedura della legge vigente alla data del bando.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-127