Titolo VII
Art. 132
In vigore dal 8 mag 1969
Fino a quando non saranno emanate norme legislative riguardanti l'ordinamento delle scuole di formazione professionale di alcune categorie di personale sanitario ausiliario e tecnico, ai fini della ammissione ai concorsi di assunzione, saranno considerati idonei i seguenti titoli di studio:
1) terapisti della riabilitazione:
diploma di scuola speciale universitaria, alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado;
diploma di infermiere professionale e diploma di corso di specializzazione in fisiochinesiterapia ai sensi dell' della legge 19 luglio 1940, n. 1090;
diploma di corso, almeno annuale, riconosciuto dalle autorità competenti, al quale si accede con diploma di scuola media di primo grado;
2) dietisti:
diploma di scuola di dietologia ospedaliera ufficialmente riconosciuta;
diploma di economa dietista conseguito presso Istituti tecnici femminili accompagnato da certificato di tirocinio ospedaliero;
diploma di infermiere specializzato in dietetica ai sensi della legge 19 luglio 1940, n. 1090;
3) tecnico di laboratorio medico:
diploma di scuola speciale universitaria alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado;
titolo acquisito a seguito di concorso ospedaliero svolto ai sensi dell' del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;
titolo di perito chimico ad orientamento analitico integrato da certificato di corso ospedaliero di perfezionamento in tecnico di laboratorio medico;
titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico;
4) assistente sociale:
titolo rilasciato da una scuola di durata triennale alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-132