Titolo VII
Art. 134
In vigore dal 8 mag 1969
L'adeguamento dei servizi ospedalieri di cui alle prescrizioni dei decreti previsti dall' della legge 12 febbraio 1968, n. 132, deve essere gradualmente attuato secondo le indicazioni del piano nazionale e del piano regionale ospedaliero, fermi, in ogni caso, i criteri stabiliti dall' della legge medesima per la determinazione della retta giornaliera di degenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-134