Titolo VII
Art. 133
In vigore dal 8 mag 1969
L'attività presso le case di cura private da parte dei medici ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo definito è consentita fino a quando l'ente ospedaliero non abbia assicurato la disponibilità di appositi ambienti qualitativamente idonei, a giudizio dell'amministrazione, per l'esercizio dell'attività professionale allo interno dell'ospedale e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 1975, di cui all', lettera d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-133