Titolo VII

Art. 128

In vigore dal 8 mag 1969
Il personale ospedaliero della carriera esecutiva che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, occupi, per incarico formale dell'amministrazione, da almeno 5 anni, un posto di ruolo vacante o di nuova istituzione, può essere nominato in ruolo, mediante concorso interno riservato da espletarsi a norma di regolamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, anche in difetto del titolo di studio prescritto per il posto occupato. Gli enti ospedalieri devono, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, determinare le proprie piante organiche tenendo presenti le effettive necessità di servizio e l'esistenza di personale non di ruolo assunto per esigenze di carattere permanente. I posti di ruolo che risultino vacanti, salvo per il personale delle carriere direttive, sono conferiti, in sede di prima applicazione del presente decreto, al personale di ruolo e non di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 1968, mediante concorso interno da espletarsi con le modalità previste dalle norme contenute nel presente decreto a nei regolamenti dei singoli enti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-128

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Art. 128 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri. — Testo vigente | Portale Normativo