Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103
Art. 12
In vigore dal 19 giu 1968
Gli allievi ammessi debbono preliminarmente essere sottoposti ad una visita medica generale, con particolare riferimento alle condizioni ematologiche, da parte di uno o più sanitari designati dal consiglio di amministrazione.
La visita medica deve essere ripetuta a tutti gli allievi almeno ogni sei mesi, con gli accertamenti clinici e di laboratorio effettuati.
I referti relativi debbono conservarsi nei fascicoli personali degli allievi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-12