Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 7

In vigore dal 19 giu 1968
Gli insegnanti delle scuole debbono essere scelti tra i docenti delle facoltà di medicina e chirurgia o di altre facoltà universitarie e tra i medici degli ospedali dipendenti da enti pubblici. L'insegnamento può essere affidato anche ad altri esperti che siano muniti del diploma di abilitazione di cui all' della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e che siano iscritti negli appositi albi previsti dalla legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-7

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