Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103
Art. 4
In vigore dal 19 giu 1968
Le scuole devono essere amministrate e gestite dall'ente cui è stata rilasciata l'autorizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-4