Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 2

In vigore dal 19 giu 1968
Gli istituti universitari di radiologia, i pubblici ospedali dipendenti da enti pubblici che intendono essere autorizzati ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica, devono rivolgere domanda al Ministero della sanità per il tramite del competente medico provinciale. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti ed indicazioni: a) deliberazione sulla istituzione e sul funzionamento della scuola, adottata dall'amministrazione dell'ente e debitamente approvata dall'organo di tutela. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei relativi mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento della scuola; b) progetto tecnico-sanitario per l'impianto ed il funzionamento della scuola, comprendente: 1) la pianta e la descrizione dei locali destinati ad ospitare la scuola; 2) l'indicazione delle attrezzature necessarie per il funzionamento della scuola; c) regolamento speciale della scuola contenente la disciplina relativa all'organizzazione tecnica, finanziaria e amministrativa della scuola, comprese le assicurazioni di cui agli della legge 4 agosto 1965, n. 1103, adottato dall'amministrazione dell'ente e approvato dall'organo di tutela. Nel regolamento speciale ogni ente deve stabilire il numero degli allievi che possono frequentare la scuola e le modalità per la diffusione, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, del bando per la presentazione delle domande di ammissione alla scuola: d) motivato parere del medico provinciale sulla opportunità di istituire la scuola, nonché dettagliata relazione dello stesso medico provinciale sulla idoneità dei locali e delle attrezzature della scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-2

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