Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 17

In vigore dal 19 giu 1968
Al termine di ogni anno scolastico deve essere fatto lo scrutinio finale calcolando la media dei voti riportati dall'allievo, nell'anno, per il profitto in ciascuna materia. Gli allievi che non abbiano raggiunto la media di sei decimi non ottengono il passaggio all'anno successivo, se trattasi di allievi del primo e del secondo anno; mentre se trattasi di allievi del terzo anno non sono ammessi all'esame della sessione estiva per il conseguimento del titolo di abilitazione. Gli allievi che per due volte consecutive non dovessero ottenere il passaggio all'anno successivo o non dovessero conseguire il titolo di abilitazione, devono lasciare la scuola. Per gli effetti collegati all'attribuzione del voto di condotta si applicano le norme vigenti per gli istituti professionali statali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-17

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