Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103
Art. 14
In vigore dal 19 giu 1968
Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica comprende lezioni teoriche, esercitazioni e tirocinio pratico.
Gli allievi non possono rimanere occupati per più di sei ore al giorno, comprendendo in questo periodo tanto il tempo delle lezioni, quanto quello assegnato alle esercitazioni di tirocinio pratico, che non possono superare le due ore giornaliere.
Durante le esercitazioni e il tirocinio pratico ciascun allievo deve essere munito di idonei mezzi di protezione, nonché degli apparecchi di misurazione delle radiazioni ionizzanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-14