Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 13

In vigore dal 19 giu 1968
La frequenza della scuola è obbligatoria. L'anno scolastico ha inizio il primo ottobre e termina il trenta giugno. Nei casi eccezionali il Ministro per la sanità può autorizzare il differimento della data iniziale dei corsi. Qualora in corso di anno scolastico l'allievo si trasferisca ad altra residenza, è ammesso a frequentare nella nuova sede, o in sede viciniore, il corso corrispondente a quello frequentato nella scuola di provenienza, facendone domanda entro dieci giorni dalla data in cui ha cessato la frequenza dalla scuola stessa. Se il cambio di residenza avviene ad anno scolastico ultimato, l'allievo è ammesso a frequentare nella nuova sede II corso in cui sia stato ammesso nella scuola di provenienza. In ogni caso l'ammissione alla nuova scuola è subordinata alla disponibilità dei posti esistenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-13

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