Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103
Art. 16
In vigore dal 19 giu 1968
Le trasgressioni di cui gli allievi si siano resi colpevoli nell'adempimento dei doveri scolastici debbono essere riferite immediatamente al direttore per i conseguenti provvedimenti disciplinari.
Per le infrazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dalle disposizioni vigenti per gli istituti professionali dello Stato.
I provvedimenti che non implicano l'allontanamento dalla scuola sono di competenza del direttore.
I provvedimenti espulsivi vengono adottati dal consiglio dei professori. Contro i provvedimenti di allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso per motivi di legittimità e di merito al consiglio di amministrazione, da cui dipende la scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-16