Art. 16
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 16

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In vigore dal 19 giu 1968
Le trasgressioni di cui gli allievi si siano resi colpevoli nell'adempimento dei doveri scolastici debbono essere riferite immediatamente al direttore per i conseguenti provvedimenti disciplinari. Per le infrazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dalle disposizioni vigenti per gli istituti professionali dello Stato. I provvedimenti che non implicano l'allontanamento dalla scuola sono di competenza del direttore. I provvedimenti espulsivi vengono adottati dal consiglio dei professori. Contro i provvedimenti di allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso per motivi di legittimità e di merito al consiglio di amministrazione, da cui dipende la scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-16