Art. 12
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 12

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In vigore dal 19 giu 1968
Gli allievi ammessi debbono preliminarmente essere sottoposti ad una visita medica generale, con particolare riferimento alle condizioni ematologiche, da parte di uno o più sanitari designati dal consiglio di amministrazione. La visita medica deve essere ripetuta a tutti gli allievi almeno ogni sei mesi, con gli accertamenti clinici e di laboratorio effettuati. I referti relativi debbono conservarsi nei fascicoli personali degli allievi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-12