Art. 5

In vigore dal 3 feb 1968
Le domande di rinvio debbono indicare il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita dei richiedenti, nonché il distretto militare o la capitaneria di porto di iscrizione ed essere corredata dai seguenti documenti: a) contratto o atto di chiamata o di promessa di ingaggio rilasciato da ditta o impresa italiana o straniera, oppure attestazione di una amministrazione pubblica italiana o di organismo o ente internazionale, riconosciuto dallo Stato italiano. Nel documento devono essere indicati paese e località di impiego, natura del lavoro e presumibile data di inizio e durata di esso. Deve esservi, inoltre, fatta esplicita menzione dell'impegno di corrispondere le prestazioni previdenziali e assicurative nonché ogni elemento atto a provare che la ditta o l'impresa o l'organismo o l'ente operano nel quadro dei programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali stipulati dal Governo italiano con uno dei Paesi in via di sviluppo, fuori d'Europa, ovvero da organismi ed enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano. Il documento stesso deve recare, in calce, una dichiarazione di convalida da parte del Ministero degli affari esteri, con specificazione che la prestazione dell'opera si inserisce nell'ambito di uno dei previsti programmi di assistenza tecnica; b) diploma o certificato relativo a titolo di studio compreso tra quelli indicati nel precedente in originale o in copia autentica; c) assenso del genitore o di chi esercita la patria potestà per i minori, con firma autenticata da notaio o da segretario comunale; d) certificato generale del casellario giudiziale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-08;1323#art-5

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